Violazione nella relazione di fine mandato, sanzione in arrivo per l’ex sindaco Castelli


La Sezione regionale della Corte dei Conti ha accertato la violazione commessa dal Comune per la ritardata pubblicazione della relazione di fine mandato. Spetta ora al sindaco Fioravanti adottare la conseguente sanzione nei confronti del suo predecessore Castelli

Negli ultimi mesi del suo mandato il sindaco Castelli era troppo impegnato ad “inventare favole” da riportare in quel concentrato di propaganda che si è rilevato “Tutto quello che conta” per ricordarsi anche di rispettare le scadenze fissate per legge e relative alla pubblicazione della relazione di fine mandato. Quella autentica, che nulla ha a che vedere con il costosissimo (50 mila euro) volume di 186 pagine predisposto dal primo cittadino, certificata dall’organo di revisione dell’Ente, verificata dalla Corte dei Conti ed effettuata seguendo stringenti e inderogabili indicazioni, da pubblicare sul sito internet del Comune nel rispetto del principio di trasparenza.

Per Castelli era ovviamente fondamentale la prima, nella quale non aveva vincoli di sorta e poteva quindi inventare straordinari successi che esistevano solo nella sua fervida immaginazione, piuttosto che quella istituzionale nella quale era costretto a raccontare la verità, senza lasciare spazio a ricostruzioni fantastiche e immaginarie.

All’epoca ci furono non poche polemiche all’uscita di “Tutto quello che conta”, sia per l’aspetto economico (la spesa di 50 mila euro a carico del Comune) sia per il contenuto della relazione (vedi articolo “L’inventore di favole”). Ora, invece, è arrivata la deliberazione n. 45/2019 VSG della Sezione regionale della Corte dei Conti (approvata nella seduta del 2 ottobre scorso) che ha accertato la violazione commessa dal Comune per la ritardata pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato, come stabilito dall’art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011. In base al quale la suddetta relazione deve essere pubblicata non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Per cercare di capire meglio di cosa stiamo parlando e, soprattutto, la differenza sostanziale con il volume pubblicato dal sindaco, occorre innanzitutto evidenziare che siamo su due piani assolutamente differenti. Il volume che ha fatto pubblicare Castelli (“Tutto quello che conta”) non rispondeva certo all’esigenza di adempiere agli obblighi previsti per legge ma, molto più semplicemente, alla necessità di rivendicare in maniera propagandistica i risultati (veri o presunti che fossero) raggiunti dalla sua amministrazione comunale. Ovviamente liberissimo di farlo, ciò che stride e che non è accettabile che, approfittando delle solite “maglie larghe” e delle scappatoie che in queste circostanze offre sempre la legge italiana, lo abbia fatto utilizzando soldi pubblici, di tutti i cittadini ascolani.

La relazione a cui fa, invece, riferimento la Corte dei Conti deve invece attenersi a determinati e ben definiti canoni, fissati in maniera chiara ed esaustiva dal decreto legislativo 149/2011, che rispondono al principio della trasparenza. In particolare, come si legge nel dispositivo del provvedimento della Corte dei Conti, la relazione deve essere certificata dall’Organo di revisione dell’Ente locale e, unitamente alla certificazione stessa, deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Per quanto concerne il contenuto, la relazione deve contenere le principali normative amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: sistema ed esiti dei controlli interni, eventuali rilievi della Corte dei Conti, azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, situazione patrimoniale e finanziaria (con le eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati), le azioni intraprese per contenere la spesa , la quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.

E’ chiaro che una relazione così dettagliata, nella quale non ci può essere spazio alla “fantasia” e alla propaganda, ma soltanto alla realtà dei fatti, non poteva che essere indigesta per il sindaco Castelli. Che, non a caso, si è concentrato sul proprio volume autocelebrativo, addirittura chiuso in redazione (come si legge nell’ultima pagina di “Tutto quello che conta”) l’11 febbraio 2019.

La relazione imposta dal decreto legge 149/2011, invece, ha il fine “di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini – elettori” e per questo motivo c’è l’obbligo di pubblicarla sul sito istituzionale dell’Ente (in questo caso sul sito internet del Comune). Il comma 6 dell’art. 4 del citato decreto legge prevede specifiche sanzioni a carico del sindaco e al responsabile del servizio finanziario del Comune (o al segretario comunale) in caso di mancata redazione della relazione o nel caso di pubblicazione dopo i termini previsti per legge.

In particolare, nella delibera citata, la Corte dei Conti evidenzia come gli enti locali interessati alle elezioni del 26 maggio scorso avevano l’obbligo di redigere la redazione di fine mandato entro il 27 marzo 2019 e, di conseguenza, pubblicarla sul sito istituzionale (naturalmente dopo le sopra citate certificazioni e verifiche) entro il 18 aprile 2019.

Il 20 maggio scorso la Sezione regionale della Corte dei Conti, con nota n. 1854, chiedeva chiarimenti al Comune di Ascoli in merito alla data di sottoscrizione della relazione da parte del sindaco e dell’organo di revisione e la data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale. Tre giorni dopo il Comune di Ascoli rispondeva sottolineando che la relazione era stata sottoscritta dal sindaco e dall’organo di revisione il 15 aprile 2019 ed era stata pubblicata sul sito il 26 aprile 2019, quindi in entrambi i casi ben al di là della scadenza fissata per legge.

In una successiva nota del 26 agosto 2019 il Comune specificava che in realtà il sindaco aveva sottoscritto la relazione il 5 aprile (comunque sempre oltre il limite previsto), confermando la data del 15 aprile per la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. Messo spalle al muro, il Comune provava a sostenere la singolare tesi che quanto meno la sottoscrizione da parte del sindaco (5 aprile) era da ritenersi tempestiva in quanto poi la proclamazione del nuovo sindaco, a seguito del ballottaggio, era avvenuta solo il 10 giugno 2019.

Tesi a dir poco risibile, smontata in maniera sin troppo elementare ed inequivocabile dalla Corte dei Conti. Che, poi, nel dispositivo della deliberazione sottolineava la gravità del comportamento del sindaco, in quanto “il ritardo nella pubblicazione on line non ha consentito alla relazione di fine mandato di assolvere alla finalità di legge di garantire l’esercizio effettivo del controllo democratico dei cittadini sull’attività dell’amministrazione, essendo stata la stessa resa disponibile oltre il termine ultimo fissato dalla norma”.

Non solo, la Corte ricorda anche che le scadenza temporali fissate dal legislatore non sono certo casuali ma hanno una “precisa ragione giuridica”  e, di conseguenza, “una relazione di fine mandato non redatta, non pubblicata oppure pubblicata oltre i termini previsti dalla norma costituisce un vulnus del diritto del cittadino di valutare per tempo l’operato dell’amministrazione uscente e di maturare, in tempo utile, scelte consapevoli nella determinazione dei futuri organi di governo locale”.

Per questo, accertata la violazione da parte del Comune di Ascoli, la Sezione regionale di controllo per le Marche ha disposto che il Comune stesso “dia riscontro alla presente pronuncia, comunicando entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, le misure adottate per dare attuazione alle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario prescritte dall’art. 4 comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149”.

In altre parole, per chi non avesse ancora capito, entro 30 giorni il sindaco Fioravanti e l’amministrazione comunale dovranno comunicare che tipo di sanzione pecuniaria hanno adottato nei confronti dell’ex sindaco Castelli e del responsabile del servizio finanziario dell’ente (o del segretario comunale). In caso contrario, cioè se non verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, dovranno comunque comunicare le motivazioni che hanno indotto l’ente ad escludere le sanzioni nei confronti dei soggetti cui è stata attribuita la violazione (la delibera della Corte dei Conti dovrà anche essere pubblicata sul sito internet comunale).

La “figuraccia”, l’ennesima verrebbe da dire, per l’ex sindaco Castelli resta. Vedremo ora nei prossimi giorni se il suo successore Fioravanti avrà il coraggio di applicare la sanzione dovuta o se, invece, vorrà salvare il suo predecessore. In qual caso siamo davvero curiosi di leggere le conseguenti giustificazioni…

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